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paging,page-template,pagina-template-blog-large-image-whole-post,pagina-template-blog-large-image-whole-post-php,pagina,Pagina-id-1815, paging-224, pagina di paging-224, ajax_fade,,en,dall'accelerazione del prezzo dell'energia,,es,aumentato nel mese di agosto del,,es,un decimo in più rispetto a luglio,,es,Questa evoluzione è principalmente spiegata dall'accelerazione dei prezzi dei prodotti energetici e,,es,di alimenti trasformati,,es,parzialmente compensato dal ritmo più lento della crescita dei prezzi dei servizi e dei beni industriali non energetici,,es,e per il peggior calo dei prezzi dei prodotti alimentari non trasformati,,es,promuovere l'innovazione e promuovere la formazione di professionisti nel campo della metrologia,,es,Begoña Cristeto,,ro,Lo hanno assicurato il segretario generale dell'Industria e delle PMI e il presidente del CEM,,es,page_not_loaded,,-qode-title nascosto,qode-theme-ver-6.0, PTB-js-compositore js-comp-ver-4.3.4, vc_responsive

28 May Baja extraordinaria en el REDEME y renuncia extraordinaria a la aplicación del régimen especial del grupo de entidades durante el 2017

Il 27 de mayo se ha publicado en el B.O.E el Real Decreto 529/2017, di 26 MAGGIO, por el que se modifica el Reglamento del IVA añadiendo dos disposiciones transitorias (cuarta y quinta) donde se establece para el año 2017: 

– Un plazo extraordinario para la solicitud de baja en el registro de devolución mensual (REDEME), que podrá efectuarse hasta el día 15 Giugno 2017 y con efectos de 1 de julio a través de la declaración censal modelo 036 

– Un plazo extraordinario para la renuncia a la aplicación del régimen especial del grupo de entidades, que podrá efectuarse hasta el día 15 Giugno 2017 y con efectos de 1 de julio de ese año a través de la declaración censal modelo 039 

– La imposibilidad de optar por llevar los libros registros a través de la sede electrónica de la AEAT por los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado durante el segundo semestre de 2017. 

Fonte:: Nuove tasse

      

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24 May Necessità di integrare in tutti i casi la dichiarazione di importazione semplificata

L'articolo 167 a parte 3 un) del CDU prevede che l'Autorità doganale può rinunciare all'obbligo di una dichiarazione complementare di una dichiarazione semplificata quando si riferisce a merci il cui valore e quantità non supera la soglia statistica.. Tale esenzione è stata applicata automaticamente alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art 2.4 della risoluzione DUA in cui veniva dichiarato il valore in dogana. I dati dell'allegato B del regolamento di attuazione dell'UCC non prevedono la dichiarazione del valore in dogana in questi casi, quindi non è possibile determinarlo automaticamente.. Ciò impone che sia necessaria un'integrazione in tutti i casi di dichiarazione di importazione semplificata.

Questo cambiamento avrà effetto sul sistema informatico di importazione dell'AEAT. el próximo 12 Giugno 2017. Da questa data, In tutti i casi sarà necessario integrare le dichiarazioni di importazione semplificate presentate..

Fonte:: Nuova Agenzia delle Entrate

      

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